L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 55 del 28 febbraio 2025, ha fornito i primi chiarimenti in merito al requisito di “elevata qualificazione o specializzazione” richiesto dall’art. 5, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 209/2023.
In particolare, si evidenzia come la norma prevede che il nuovo regime riguarda solo i lavoratori che sono in possesso dei «requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»1 relativi, rispettivamente, ai titolari di una qualifica professionale superiore e alle professioni regolamentate.
In particolare, il citato D.Lgs. 108/2012 ha inserito nel D.Lgs. 286/1998 (recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» – T.U.I.) l’art. 27-quater (rubricato “Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE”) successivamente modificato dal D.Lgs. 152/2023.
Per effetto delle predette modifiche, la norma attualmente dispone che sono «altamente qualificati» i lavoratori (stranieri) «che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:
a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del Lavoro 8.1.2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
b) dei requisiti previsti dal D.Lgs. 206/2007, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.».
La norma sopra richiamata riguarda i lavoratori “stranieri” in quanto disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere in Italia lavori altamente qualificati.
Ai fini dell’applicazione del nuovo regime “impatriati” che, in assenza di specifiche preclusioni poste dalla norma, riguarda sia lavoratori italiani che stranieri, il richiamo alle disposizioni contenute nelle norme sopra citate deve, invece, necessariamente intendersi effettuato solo ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale, ivi elencati.