Agricoli: Nel cassetto previdenziale gli avvisi di tariffazione

Mar 12, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’INPS, con il messaggio n.871 del 11 marzo 2025, facendo seguito alla fase di dismissione del Cassetto previdenziale per aziende agricole, ha reso noto che ii nuovi Avvisi di tariffazione recanti il prospetto di dettaglio dei contributi da versare per l’emissione del III trimestre 2024 (scadenza di pagamento 17 marzo 2025) sono disponibili esclusivamente sul Cassetto Previdenziale del Contribuente, relativo a ogni posizione contributiva CIDA dei datori di lavoro agricolo.

Si ricorda che il nuovo servizio di tariffazione ruota intorno alle novità dell’art. 30 del DL 19/2024 (L. 56/2024) che ha rivisto il regime sanzionatorio per omissioni e per evasioni contributive di cui all’articolo 116, commi 8, 9, 10 e 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nel dettaglio il legislatore ha ridotto dal 1° settembre 2024 la misura della sanzione civile, sopprimendo la maggiorazione di 5,5 punti percentuali, per il caso in cui il pagamento dei premi o contributi in oggetto sia effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Inoltre, è stato ridotto alla metà la sanzione civile per i casi in cui il pagamento dei premi o contributi sia effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione da parte dell’ente impositore (contestazione conseguente a rilevazioni di ufficio o derivanti da verifiche ispettive).

È stata quindi modificata la norma previgente, secondo cui, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti.

Si prevede che tale sanzione civile non possa essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza. La suddetta riduzione alla metà della sanzione civile si applica anche ai casi in cui venga consentito il pagamento (dei contributi o premi) in forma rateale, a condizione che la prima rata sia versata entro il suddetto termine di trenta giorni. Il beneficio della riduzione della sanzione viene meno nel caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento di una delle rate successive.

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